Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1417
Militari in congedo ed estranei alle Forze armate
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.
2. La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente.
3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell' per quanto riguarda termini e modalità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1417