Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1420

Concessioni alla memoria

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se l'autore di un atto di valore militare è rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, è deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria. 2. Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al più anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle. 3. Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato. 4. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato già in possesso delle insegne e dei brevetti.
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