Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1419
Stato di guerra o di grave crisi internazionale
In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entità dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1419