Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1415
Atto di conferimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.
3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1415