Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1414
Criteri per la concessione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo con il quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.
2. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare nè indurre a una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1414