Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1416

Proposta

In vigore dal 8 ago 2017
1. Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato. 2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere. 3. Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi. 4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell', circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'articolo 1416 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla presentazione di proposte di onorificenze al valor militare, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia e' concessa la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, formazione militare alleata, composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera, inquadrata nell'Esercito britannico, che opero' durante la seconda guerra mondiale e offri' un notevole contributo alla liberazione della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1416

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