Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1421
Atti di valore reiterati
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.
2. Non è consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.
3. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1421