Art. 1419 · Stato di guerra o di grave crisi internazionale
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1419

1485 / 2493

Stato di guerra o di grave crisi internazionale

In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entità dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.
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