Art. 1417 · Militari in congedo ed estranei alle Forze armate
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1417

1483 / 2493

Militari in congedo ed estranei alle Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili. 2. La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente. 3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell' per quanto riguarda termini e modalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1417