Art. 1406 · Militari stranieri
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. I

Art. 1406

1472 / 2493

Militari stranieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. 2. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1406