Libro SETTIMO›Titolo VI›Capo I
Art. 1921
Pensione straordinaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la pensione straordinaria stabilita dall'. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
2. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale è concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima.
3. Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni straordinarie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1921