Libro SETTIMO›Titolo VI›Capo II›Sez. I
Art. 1925
Assegno straordinario
In vigore dal 9 ott 2010
1. A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare è fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
a)medaglia d'oro, euro 2.324,05;
b) medaglia d'argento, euro 413,16;
c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
d) croce di guerra, euro 77,46.
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1925