Libro SETTIMOTitolo VICapo I

Art. 1922

Entità della pensione straordinaria

In vigore dal 9 ott 2010
1. La pensione straordinaria di cui all' è stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985: a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37; b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81; c) per il grado di commendatore, euro 413,16; d) per il grado di ufficiale, euro 361,51; e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1922

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