Libro SETTIMOTitolo V

Art. 1919

Abrogato

Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi

In vigore dal 1 gen 2023
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1919

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