Libro SETTIMO›Titolo V
Art. 1919
AbrogatoDisposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi
In vigore dal 1 gen 2023
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Note all'articolo
- La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1919