Libro SETTIMOTitolo V

Art. 1916

Contributi obbligatori degli iscritti

In vigore dal 1 gen 2023
1. Il personale di cui all', comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilità: a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g); b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all', comma 1, lettere e) e g-bis). 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all', comma 2, è versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attività ai sensi dell'. 4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalità concordati con le singole amministrazioni interessate.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1916

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