Libro SETTIMOTitolo V

Art. 1913

Fondi previdenziali integrativi

In vigore dal 1 gen 2023
1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all' del regolamento: a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare; c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare; d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) fondo di previdenza sovrintendenti, appuntati e carabinieri; f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare; g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare. g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 1-bis. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio. 2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri. 3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio, salvo quanto previsto dal comma 1-bis. 3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all', comma 1. 3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell' del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 652) che "La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 651 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1913

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