Libro QUARTO›Titolo IV›Capo II
Art. 806
Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente.
2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 55) che "I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-806