Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I›Sez. II
Art. 803
Organici stabiliti con legge di bilancio
In vigore dal 7 lug 2017
1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-803