Libro QUARTOTitolo IVCapo II

Art. 804

Iscrizione nei ruoli d'onore

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'; c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto. 3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-804

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