Libro QUARTOTitolo IVCapo ISez. II

Art. 801

Ufficiali in soprannumero agli organici

In vigore dal 1 gen 2023
1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 271 unità, è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa. 2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici. 3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2. 4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero: a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato; b) gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri; b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all', comma 2, lettere b) e c), del regolamento; c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato; d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare; e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all' del regolamento; f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento degli addetti militari all'estero. 5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. 6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare un contingente massimo di 15 unità a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), b-bis), c), d) ed f).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-801

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