Libro QUARTOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 797

Trasferimento tra ruoli

In vigore dal 9 feb 2013
1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo. 2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento. 3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo. 3-bis COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248. 3-ter COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-797

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