Libro QUARTOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 792

Organici

In vigore dal 27 mar 2012
1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche. 2. L'organico è il numero massimo complessivo di personale stabilito per ciascun ruolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-792

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