Libro QUARTO › Titolo IV › Capo I › Sez. I
Art. 792 Organici
In vigore dal 27 mar 2012 Copia link Testo vigente Testo annotato1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche.
2. L'organico è il numero massimo complessivo di personale stabilito per ciascun ruolo.
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