Libro QUARTOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 794

Cancellazione dai ruoli

In vigore dal 9 ott 2010
1. La cancellazione dai ruoli si ha esclusivamente nei casi determinati dal presente codice. 2. La cancellazione dai ruoli è causa di perdita del grado come previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-794

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