Libro QUARTOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 795

Riammissione in ruolo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che è riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta. 2. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianità per la riammissione in ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-795

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