Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 794
826 / 2493Cancellazione dai ruoli
In vigore dal 9 ott 2010
1. La cancellazione dai ruoli si ha esclusivamente nei casi determinati dal presente codice.
2. La cancellazione dai ruoli è causa di perdita del grado come previsto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-794