Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 792
824 / 2493Organici
In vigore dal 27 mar 2012
1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche.
2. L'organico è il numero massimo complessivo di personale stabilito per ciascun ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-792