Libro QUARTOTitolo IIICapo XI

Art. 788

Ferma speciale volontaria

In vigore dal 9 feb 2013
1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno.Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli . 2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto militare. 3. Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attività operative. 4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi. 5. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenne, ovvero l'allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma. 6. Agli allievi delle scuole militari è corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-788

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