Libro QUARTO›Titolo III›Capo X
Art. 783
Formazione dei carabinieri
In vigore dal 17 nov 2018
1. Gli arruolati volontari di cui all' sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di inizio del corso, consegue la nomina a carabiniere..., previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-783