Libro QUARTO›Titolo IV›Capo IV›Sez. I
Art. 811
Militari della Marina militare
In vigore dal 7 lug 2017
1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialità o qualificazioni e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-811