Libro SETTIMO›Titolo VI›Capo I
Art. 1922
2014 / 2493Entità della pensione straordinaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. La pensione straordinaria di cui all' è stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81;
c) per il grado di commendatore, euro 413,16;
d) per il grado di ufficiale, euro 361,51;
e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1922