Libro SETTIMO›Titolo VI›Capo II›Sez. I
Art. 1926
Estensione degli assegni straordinari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli assegni straordinari di cui all' sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
3. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è cedibile nè sequestrabile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1926