Libro OTTAVOTitolo ICapo II

Art. 1930

Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva

In vigore dal 9 feb 2013
1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente Direzione generale della previdenza militare e della leva, sovrintende alle operazioni concernenti: a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi stabiliti dal presente codice; b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare sospesa. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata, in conformità al titolo II del presente libro. 3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio o altro organo di Forza armata indicato dall'ordinamento, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito italiano, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina militare individuati dallo Stato maggiore della Forza armata. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1930

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