Libro OTTAVO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 1932
Iscrizione nelle liste di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1932