Libro OTTAVO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 1937
Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse
In vigore dal 9 feb 2013
1. Compiute le operazioni di cui all', la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l', comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1937