Libro PRIMOTitolo II

Art. 6

Segretario del Consiglio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti. 2. A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-6

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