Libro PRIMO›Titolo II
Art. 7
Ufficio di segreteria
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'.
2. L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.
3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-7