Libro PRIMOTitolo II

Art. 5

Organi ausiliari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-5

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