Libro PRIMOTitolo II

Art. 8

Riunioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. 2. È inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo