Libro PRIMO›Titolo II
Art. 8
Riunioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.
2. È inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-8