Libro PRIMO›Titolo III›Capo I
Art. 13
Attribuzioni ulteriori
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli , esercita le competenze:
a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;
b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-13