Libro PRIMOTitolo IIICapo I

Art. 13

Attribuzioni ulteriori

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli , esercita le competenze: a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo; b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-13

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