Libro PRIMO›Titolo II
Art. 4
Componenti eventuali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'.
2. Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell', nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-4