Libro OTTAVOTitolo ICapo IV

Art. 1939

Autotutela amministrativa

In vigore dal 9 feb 2013
1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale: a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermità di cui all' è di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva; b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di età, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare; c) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1939

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