Libro OTTAVOTitolo ICapo IIISez. I

Art. 1935

Lista provvisoria di leva

In vigore dal 9 ott 2010
1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni. 2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione. 3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1935

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