Libro OTTAVOTitolo ICapo IV

Art. 1940

Ricorsi amministrativi e giurisdizionali

In vigore dal 9 feb 2013
1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare e della leva. È salva la facoltà dell'interessato di adire direttamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2. 2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a: a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di età; b) diritti civili o di filiazione. 4. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all'autorità giudiziaria militare. 5. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva è anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1940

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