Libro OTTAVO›Titolo II›Capo I
Art. 1943
Organi della leva - Profili generali
In vigore dal 9 feb 2013
1. Fermo quanto disposto dall', se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale:
a) sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra;
b) si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a);
c) è stabilita la loro composizione e il numero di periti selettori ad essi addetti;
d) sono costituiti uffici di supporto.
2. Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva.
4. Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell'Aeronautica militare e per quella di mare.
5. Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1943