Libro OTTAVO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 1938
Aggiornamento delle liste di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l'aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1938