Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. III
Art. 1400
Commissione di disciplina
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare.
2. La commissione:
a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza;
b) è nominata dal comandante di corpo;
c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.
3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.
4. La commissione è edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica.
6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1400