Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1395

Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale

In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, salvo quanto stabilito dai commi che seguono. 2. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la decisione di sottoporre l'ufficiale a inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a commissione di disciplina, la competenza a formare e a convocare la commissione spettano ai comandanti suddetti. 3. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare la commissione di disciplina. 4. Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti la commissione di disciplina è composta di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare la commissione tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti. 5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa: a) la commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio; b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al comandante di unità corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l'interessato dipende per ragioni di impiego.
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