Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. II
Art. 1394
Ricostruzione di carriera
In vigore dal 9 ott 2010
1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall', in caso di:
a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;
b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;
c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;
d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione.
2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1394