Art. 1394 · Ricostruzione di carriera
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1394

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Ricostruzione di carriera

In vigore dal 9 ott 2010
1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall', in caso di: a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale; b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare; c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione; d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione. 2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.
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