Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. III

Art. 1399

Procedure per infliggere la consegna di rigore

In vigore dal 9 ott 2010
1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell', il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 6. Il parere non è vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1399

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