Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. III
Art. 1399
Procedure per infliggere la consegna di rigore
In vigore dal 9 ott 2010
1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell', il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
d) intervento del militare difensore.
3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.
6. Il parere non è vincolante.
7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.
8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.
9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1399